Le misure sono rivolte alle donne che abbiano già denunciato o meno questi atti, per essere poste sotto la tutela dei centri antiviolenza.
Astensione dal lavoro
Congedo e indennità: è una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, che possono avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.
La domanda di congedo indennizzato può essere presentata online all'INPS se lavoratrice privata, alla propria Amministrazione se dipendente pubblica.
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha inoltre diritto a percepire un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione.
ISEE
Uno strumento per accedere alle prestazioni a sostegno della genitorialità e del reddito. Le donne inserite nei programmi di protezione dei centri antiviolenza possono costituire un nucleo familiare a sé stante ai fini ISEE, escludendo il partner autore della violenza.
Questo vale oltre che nei casi in cui l'altro genitore dei figli sia escluso dalla potestà genitoriale o sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, anche se è stata accertata dalle Amministrazioni competenti (Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali) l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
L'ISEE può essere richiesto attraverso il Portale Unico ISEE e rileva come base di calcolo per numerose prestazioni, come l'Assegno unico e universale (per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili) e l'Assegno di Inclusione.
Assegno di Inclusione
L'Assegno di Inclusione (ADI) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero con componenti in condizione di svantaggio.
Tra i soggetti in condizione di svantaggio rientrano anche le persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.
Le donne inserite nei percorsi di protezione possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Reddito di libertà
È una prestazione volta a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La donna sola o con figli, inserita in un percorso di tutela, seguita dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, può richiedere un contributo economico fino a un massimo di 530 euro mensili, concesso in un'unica soluzione, per 12 mensilità.
La domanda può essere presentata al Comune di riferimento dalle donne interessate direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato.
Nella domanda devono essere attestati la condizione di bisogno straordinario o urgente, da parte del servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, da parte del legale rappresentante del Centro Antiviolenza. Il Comune verifica la completezza della domanda e la invia all'INPS.
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al Reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che, in alcune regioni, non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate.
NASpI
Le dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o di violenza di genere possono, in presenza di determinate condizioni, essere equiparate a dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto a richiedere la NASpI.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che la sola esistenza di episodi di violenza o persecuzione, se del tutto estranei al contesto lavorativo, non è sufficiente. È necessario che ricorrano situazioni fattuali chiare, oggettive e documentate che compromettano l'equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa, oppure che siano collegate alle abitudini della vittima connesse al lavoro, come nel caso di molestie subite lungo il tragitto casa-lavoro.